Mantova 17/02/2015


Agea


Direzione generale Via Salandra 13 00187 ROMA

Ill.mo Direttore Sernia Stefano Antonio


I sottoscritti Castellini Renato in qualità di Presidente della Cooperativa Futuralat con sede in Mantova, via Londra n° 7 Porto Mantovano (Mantova) e Pasquali Sperandio in qualità di presidente del Cospa di Mantova a nome dei propri associati, ribadiscono quanto già comunicato in precedenza .

Faccio seguito alla Vostra comunicazione del 29.7.’14 per contestarne il contenuto.


Preme preliminarmente evidenziare che non corrisponde al vero che nella Commissione Istituita dal Ministro Zaia con decreto del 25 giugno 2009 non si siano messi in discussione i dati relativi al latte prodotto, così come non corrisponde al vero che la Commissione abbia affermato l’attendibilità e la correttezza dei calcoli applicati dall’amministrazione.

In particolare si sottolinea che la Relazione finale del 26 gennaio 2010, ha messo in luce tutte le problematiche legate alla mancanza di certezza dei dati produttivi e di assegnazione dei QRI mettendo in particolare in evidenza l’incidenza del tenore di materia grassa di riferimento (associato al QRI) e del tenore di materia grassa di periodo sui risultati delle dichiarazioni finali di commercializzazione di latte, sia con riguardo allo splafonamento individuale che con riguardo allo splafonamento dello stato membro, e giungendo alla conclusione che non è possibile ritenere certi ed attendibili i dati utilizzati per i relativi calcoli (si veda in particolare sub parg. 2.2. e sub capitolo 3 della Relazione finale).

Più in particolare, la Commissione ha ribadito che il tenore di materia grassa di riferimento associato al QRI, e di cui alle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 2, comma 5, L. n. 5/98, è stato assegnato, al pari delle quote latte, solo in base a riscontri cartacei, mai verificati in concreto: “… In sede di rilevazione, pertanto, come confermato anche da AGEA, è stato fatto solo un accertamento documentale e gli incaricati del CCIA hanno rilevato il contenuto di quanto indicato nelle fatture e nelle analisi esibite dai produttori, ma in tale ambito non stati fatti approfondimenti circa i dati riportati nella predetta documentazione, per esempio in base alla razza ed alla genetica degli animali allevati o in base alla razione alimentare degli stessi o ancora in base alle successive dichiarazioni di TMGP, né è stato effettuato alcun raffronto con i dati del grasso rilevati dall’Associazione Italiana Allevatori per quanto concerne le aziende aderenti. … Come è stato rilevato nel corso delle sedute della presente Commissione, il TMGR è stato poi ufficialmente comunicato da AIMA ai produttori unitamente alle quote per i periodi 1995/96 e 1996/97 ai sensi dell’art. 2, comma 5, L. n. 5/98 e, a seguito di tale comunicazione, i produttori hanno avuto una ulteriore possibilità di 1

presentare istanza motivata di riesame alle regioni, anche in riferimento al TMGR. Resta comunque il fatto che chi ha avuto inizialmente una assegnazione di QRI e di TMGR superiori a quanto effettivamente spettante, è improbabile che abbia chiesto la diminuzione

del QRI o la rettifica verso il basso del TMGR. Da tutte le valutazioni sopra riportate, la

presente Commissione non può che prendere atto del fatto che l’assegnazione del TMGR si è basata esclusivamente sul supporto documentale sopra indicato. …” (v. parg. n. 4.1., pag. 45).

Inoltre, la Commissione di cui sopra ha accertato che i dati del tenore di materia grassa di periodo, che vengono utilizzati per eseguire la rettifica delle produzioni individuali, e che pertanto hanno una grande importanza per determinare i dati di produzione di fine periodo, anche al fine del calcolo sia dello splafonamento individuale che dello splafonamento dello stato membro, non sono attendibili in quanto, tra l’altro, il sistema di campionamento non è normato e non è previsto alcun tipo di responsabilità in capo al prelevatore circa la correttezza del campione che viene fatto analizzare (v. parg. 4.2., pagg. 47 e segg.).

Circa poi l’inattendibilità dei dati produttivi, la Commissione ha potuto solo comparare i dati in possesso di AGEA (sui quali vengono effettuate le imputazioni di prelievo supplementare) ed i dati ufficiali di produzione conservati dall’Associazione Italiana Allevatori, verificando uno scostamento tra gli stessi di circa il 50% (si veda in particolare sub parg. 4.2.4.).

Si ricorda, infatti, che la predetta Commissione di indagine non si è poi potuta occupare dell’attendibilità dei dati produttivi in relazione all’anagrafe bovina, poiché i Commissari non hanno raggiunto l’unanimità dei consensi circa l’estensione del mandato ricevuto anche a detto ambito di indagine.

Si richiama, in argomento, quanto riportato sub parg. 1.2.1. della Relazione finale del 26 gennaio 2010: “… Si premette che la Commissione, nonostante la convinzione di alcuni dei commissari della necessità, in base al mandato ricevuto, di dover approfondire l’esame dei dati di produzione e dell’attendibilità delle compensazioni nazionali dal 1995/96 fino alla campagna 2008/09 a tutto campo, non riuscendo sul punto a raggiungere l’unanimità dei consensi, ha interpretato il mandato ricevuto nel senso di doversi occupare dell’attendibilità o meno delle dichiarazioni di produzione, e quindi delle compensazioni nazionali e delle imputazioni di prelievo supplementare, esclusivamente con riferimento alle rettifiche dei dati produttivi operate in funzione del raffronto tra il tenore di materia grassa del latte di riferimento ed il tenore di materia grassa del latte di periodo. La Commissione inoltre, dopo ampia discussione circa la possibilità di giudicare della compatibilità della normativa italiana in materia di compensazione nazionale con la normativa comunitaria, non riuscendo a raggiungere l’unanimità dei consensi circa la rilevanza di detto giudizio ai fini del mandato affidato alla Commissione stessa, come sopra interpretato a maggioranza, si è limitata a giudicare del metodo del calcolo adottato dall’amministrazione di fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa e dell’attendibilità dei dati sulla materia grassa utilizzati da AGEA ai fini delle compensazioni e delle imputazioni di prelievo supplementare, senza, quindi, entrare nel merito della compatibilità o meno della normativa italiana rispetto alla normativa comunitaria1.La presente relazione, pertanto, ha


1 Si vedano, in proposito, in particolare i verbali del 2, 10 e 11 dicembre 2009 allegati Q, R e S.

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come oggetto esclusivamente quanto sopra riferito, in funzione dell’interpretazione del mandato assunta a maggioranza dei membri della Commissione. …”.

In sintesi, nella Relazione finale della Commissione, depositata presso il competente Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali il 26 gennaio 2010, diversamente da quanto scritto nella comunicazione di Agea, viene comunque messa in rilievo l’inattendibilità dei dati relativi alle produzioni autocertificate dagli acquirenti e dai produttori nei modelli L1, e posti da AGEA alla base della quantificazione sia del superamento delle produzioni nazionali con il quantitativo globale garantito assegnato allo stato italiano, sia dei prelievi supplementari imputati ai singoli allevatori, in particolare perché:

Nella contestata comunicazione poi si afferma che la Relazione del Comando dei Carabinieri del 15 aprile 2010, che metteva in discussione il quantitativo di latte prodotto dello Stato Italiano è “stata oggetto di successiva attenta valutazione da parte dei competenti uffici, i cui approfondimenti hanno consentito di fugare le perplessità avanzate nella relazione stessa…” ; in merito a ciò basti sottolineare che le successive indagini di

P.G. hanno confermato le conclusioni della Relazione del 15 aprile 2010; quindi appaiono alquanto discutibili le valutazioni degli uffici interni alle quali fa riferimento la lettera di Agea.

Come detto le successive indagini di P.G. hanno ampiamente comprovato le ipotesi investigative contenute nella relazione del 15 aprile 2010, si veda, in proposito, in particolare, la Refertazione di P.G. n. 169/75-5-2009 del 15 novembre 2010:

“1. Ad integrazione di quanto trasmesso con la refertazione a cui la presente fa seguito, si partecipa a codesta Autorità Giudiziaria che le attività svolte da questo Comando a seguito della Delega di Indagini conferita (escussione, a sommarie informazioni, in qualità di perone informate dei fatti, di alcuni Dirigenti/Funzionari di AGEA.. e delll’IZS, … quest’ultimo amministratore della BDN (Banca Dati Nazionale) dell’Anagrafe Bovina ed analisi della documentazione esibita dai citati Enti ovvero dai Dirigenti/Funzionari escussi, hanno confermato le conclusioni a cui era giunta la “Relazione di approfondimento sui dati utilizzati


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per il calcolo del prelievo supplementare” del 15 aprile 2010 redatta da questo Comando

…”.


In pratica, per quanto risulta dagli atti sopra citati le indagini delegate svolte nell’ambito dei procedimenti penali citati(2) hanno fatto emergere in modo incontrovertibile che i dati utilizzati da AIMA e poi da AGEA, per assegnare i QRI e calcolare i prelievi supplementari a carico degli allevatori italiani dal 1995/1996 al 2008/2009 erano completamente inattendibili per eccesso, rispetto al patrimonio bovino italiano (ossia che l’amministrazione ha sempre dichiarato produzioni in eccesso rispetto a quelle reali, ricavabili dal patrimonio bovino) e che, tra l’altro, alcuni di coloro che erano preposti alla gestione del predetto regime nell’ambito dell’amministrazione italiana, al fine di effettuare le verifiche previste dalla normativa di settore ed in particolare di verificare “… la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell’anagrafe bovina ..” (ai sensi dell’art. 5, comma 3, Legge n. 119/2003) hanno intenzionalmente messo a punto un algoritmo di estrazione dei dati dall’anagrafe bovina tale da giustificare, anziché appunto verificare, la predetta produzione, con ciò comprovando l’assoluta inattendibilità (per eccesso) dei dati di produzione sulla base dei quali sono state imputate le multe .

E se anche dette indagini non dovessero portare ad un rinvio a giudizio, resta il fatto che le medesime, come già peraltro evidenziato dal P.M. nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura di Roma, hanno una indiscutibile valenza sul piano amministrativo, comprovando che i dati utilizzati da AIMA e poi da AGEA per dichiarare le produzioni di latte nell’ambito dello stato italiano in ambito CE per tutti i periodi dal 1995/1996 al 2008/2009, e che sono alla base delle multe imputate anche agli allevatori per tutti i predetti periodi, sono, appunto, del tutto incompatibili, per eccesso, con la reale produzione che le bovine presenti sul territorio potevano effettuare; reale produzione che si è sempre attestata ben al di sotto della quota assegnata dalla UE allo stato italiano il quale, pertanto, non avrebbe mai dovuto pagare alcun prelievo supplementare alla comunità, né imputare multe agli allevatori (con conseguente responsabilità, quantomeno amministrativo/contabile, dei soggetti interessati).

Il procedimento penale della Procura di Roma, è stato recentemente oggetto dell’ Ordinanza del 14.11.2013 del G.I.P. Dott. Giulia Proto la quale, pur avendo disposto l’archiviazione per il reato di truffa, ha disposto la restituzione degli atti al P.M. affinché valuti in merito ad un nuova iscrizione a carico dei funzionari dell’AGEA, previa identificazione, per il reato di cui all’art. 479 c.p. rubricato “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”, proprio ravvisando quanto sopra esposto.

Scrive il GIP nella sua Ordinanza: “… E’ evidente che ciò - ossia, la predisposizione di un apposito algoritmo per giustificare anziché per verificare la produzione, con uno scarto di circa 300 mila capi, n.d.r. - determina significative differenze nel calcolo della produzione nazionale di latte sulla scorta di tali criteri rispetto ai criteri che tengano conto del reale potenziale di produttività di latte dell’animale. Tale da non rispondente


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2 Si richiamano in particolare: le Refertazioni del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari del 4 novembre 2010 di prot. n. 169/75-4-2009 e del 15 novembre 2010 di prot. n. 169/75-5-2009.

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alla realtà, il cui inserimento è stato fortemente voluto dai funzionari di AGEA, che non potevano certo ignorare la sua inverosimiglianza, comporta calcoli non rispondete al vero, calcoli che vengono inseriti in atti il cui contenuto deve pertanto ritenersi ideologicamente falso. Pertanto se anche non può ipotizzarsi il reato di truffo

– per mancanza dell’elemento soggetto, n.d.r. –, non altrettanto può dirsi in ordine al reato di falso. …”.

Quanto poi al fatto che spetti alla mera valutazione del P.M. tenere o meno conto delle osservazioni del Gip ( così come scritto nella comunicazione Agea 29.07.2014 ), ciò appare del tutto infondato . Infatti in base all’art. 409 quarto comma c.p.p. “ A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse. 5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare”. Quindi nessuna discrezionalità è conferita al Pubblico Ministero il quale , obbligatoriamente, deve svolgere ulteriori indagini in merito al reato di falso in atti pubblici, e sugli altri reati che eventualmente ravviserà.

E se il timore dell’amministrazione è quello di non incorrere nel danno erariale qualora non recuperi il prelievo , si rammenta che danno erariale vi potrà essere anche qualora risultassero dimostrate le tesi del Gip nell’ordinanza sopra citata.

Si contesta inoltre quanto scritto nella lettera di Agea in merito al fatto che “autorevoli commissioni di indagine ….abbiano garantito la coerenza …del quantitativo di latte prodotto in Italia”, in quanto del tutto non veritiero.

Più in particolare sulle varie Commissioni di Indagine si sottolinea quanto segue.


In via preliminare, tutte le Commissioni precedenti al 2006, e quindi anche la Commissione Mariani del 2002, si sono svolte prima del 2006 ossia quando la Banca Dati Nazionale tenuta dall’IZS , oltre ad essere del tutto inattendibile, non era nemmeno riconosciuta operativa in sede CE(3)(rendendo per ciò solo non attendibili i dati sui quali AGEA si è basata per certificare la produzione nazionale sia in sede nazionale che comunitaria).

Anche le dichiarazioni di cui alla relazione finale della commissione Mariani, lasciano pertanto il tempo che trovano, poiché è stato proprio a seguito di quella Commissione che


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3 Si vedano, in proposito, la Decisione della Commissione del 13 febbraio 2006 n. 2006/132/CE (notificata con il numero C(2006) 350), con la quale è stata riconosciuta l’operatività a decorrere dal 1 aprile 2006 della c.d. “base di dati italiana per i bovini” (ossia dell’anagrafe bovina) – da notare, tra l’altro, che detta decisione non ha comunque riconosciuto per ciò solo l’attendibilità della BDN italiana poiché ha imposto all’Italia tutta una serie di controlli per rendere “maggiormente attendibile la base di dati”. Si veda, in questo senso, 3° considerando della suddetta decisione: “(3) Le autorità italiane si sono impegnate a rendere maggiormente attendibile la base di dati assicurando segnatamente quanto segue: i) verranno adottate ulteriori disposizioni, comprese le ispezioni, al fine di garantire il rispetto del termine massimo di sette giorni lavorativi per la notifica, da parte del detentore, di nascite, decessi e movimenti; ii) saranno attuate ulteriori misure intese a correggere rapidamente eventuali errori od omissioni individuati automaticamente o a seguito di ispezioni sul posto; iii) saranno attuate ulteriori misure intese ad assicurare che tutti i movimenti, in particolare da e verso i mercati, siano registrati nella base di dati; iv) saranno prese ulteriori misure intese a garantire l’attuazione dei controlli sull’identificazione e sulla registrazione dei bovini conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione.”

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la BDN è stata commissaria, posto che è stato accertato in quella sede che i dati sul patrimonio bovino italiano non erano attendibili!

Ciò premesso, è comunque noto che, a causa proprio dell’assoluta mancanza di dati, sono state istituite, negli anni, diverse commissioni di indagine Governative e Ministeriali, che hanno sempre riscontrato numerose irregolarità, illegittimità e frodi nell’applicazione del regime delle quote latte.

Si vedano in proposito le considerazioni conclusive alla prima relazione della commissione governativa di indagine istituita ai sensi dell’art. 7, D.L. 31 gennaio 1997

n. 11: “……Sulla base dei dati acquisiti da questa Commissione, dei documenti consultati e del materiale testimoniale raccolto (in gran parte suffragato da supporti documentali) si possono formulare le seguenti conclusioni in ordine ai quesiti posti dal d.l. n.11/97 convertito nella legge n.81/97:

a) responsabilità nella gestione del sistema delle quote latte Al riguardo è emerso quanto segue:

Alle stesse conclusioni perviene anche la seconda relazione del 31 agosto, nella quale addirittura si giunge alla conclusione che la produzione di latte in base agli L1 è di Kg 7.335.779.240, quindi molto inferiore al QGG assegnato all’Italia.

La Commissione di Garanzia istituita ai sensi dell’art. 4 bis della Legge n. 5/1998, con il compito di verificare la conformità delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995/1996 e 1996/1997 e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi previsti nel presente decreto, ha dato atto nella sua relazione finale che la rilevazione straordinaria delle vacche lattifere disposta ai sensi del D.L. n. 130/1997 (di cui si era occupata anche la prima Commissione di Indagine Governativa), e di cui AIMA aveva tenuto conto per effettuare le comunicazioni di cui all’art. 2, comma 5, della Legge n. 5/1998 (con 7

le quali sono state comunicate le produzioni ed i QRI per i periodi 1995/1996 e 1996/1997, e che sono alla base delle imputazioni di prelievo supplementare), non era stata ultimata alla data di invio delle predette comunicazioni e che pertanto per centinaia di migliaia di aziende non vi era stato alcun riscontro ufficiale effettivo da parte del settore veterinario delle dichiarazioni fatte pervenire, fino al quel momento, dagli acquirenti. Inoltre, sempre la medesima Commissione, ha altresì dato atto che comunque erano state riscontrate svariate anomalie nelle decisione dei ricorsi di riesame effettuate dalle Regioni.

Dopo anni di continue incertezze, in data 2 agosto 2002, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 30803, veniva istituita l’ennesima Commissione di Indagine per accertare la coerenza tra i quantitativi di latte dichiarati commercializzati in Italia e la consistenza di stalla certificata dall’anagrafe zootecnica (la c.d. Commissione Mariani).

I risultati di questa Commissione sono stati presentati in data 20 marzo 2003; dagli stessi, , risulta chiaramente che lo stato di possesso dei QRI da parte degli allevatori italiani non era legittimo, e quindi che i QRI assegnati fino a quel momento dallo stato italiano non erano attendibili, anche in riferimento al mancato funzionamento dell’anagrafe bovina, situazione che non si è modificata negli anni successivi in quanto il legislatore italiano non ha tenuto conto dei risultati di detta commissione ed ai sensi dell’art. 2, Legge n. 119/2003 si è limitato a confermare agli allevatori le quote latte già a loro assegnate in precedenza.

In proposito si richiamano le considerazioni conclusive del Comandante del Gruppo dei Carabinieri Antifrode del Ministero delle Politiche Agricole, Colonnello Giuseppe Messina, acquisite agli atti della commissione di indagine sopra richiamata, contenute nella nota informativa del 2 settembre 2002 di Prot. n. 208/5 del Comando Carabinieri Politiche Agricole: “… Dato per assunto che i quantitativi di riferimento individuali (QRI ovvero quote) non sono stati assegnati in maniera legittima e ancora oggi non è detto che sia legale lo stato di possesso e di concessione dei QRI. Ne deriva che le operazione fraudolente e truffaldine sulle consegne di latte agli acquirenti, siano diventate per ciò una problematica molto complessa. … Ecco spiegato come essi acquirenti in tale ambito e contesto siano riusciti in modo maldestro anche malavitoso ad organizzare una macchina perfetta con la quale hanno ottenuto vantaggi indicibili. In breve gli acquirenti di solito dispongono di QRI quote di carta o per averle da amministratori regionali … compiacenti o dall’autorità statale collusa – NOTA BENE è possibile provarlo. Con tali QRI essi possono ritirare i seguenti prodotti in nero alla font: 1 – Latte estero di dubbia qualità (igiene –sanità mancando ormai la dogana al confine transita di tutto); 2 – Latte in polvere; 3 - Burro; 4 – Creme di latte; 5 - Formaggi e cagliate; 6 - Fuori quota nazionale. Nota bene che tutte queste tipologie di latte, con fattori di conversione (macchinari e purificatori imposti dalla CEE) diventano latte vaccino genuino. E’ bene qui evidenziare come con le quote di carta, gli acquirenti giustificano di avere ritirato tale latte presso produttori fittizi o inesistenti in modo di averne benefici sia per compensazione, sia per fatturare il latte, così da renderlo legale e scaricare l’Iva, sia per affittare o cedere le quote ottenendone entrate illecite. Di solito tali quote risultano di produttori che sono residenti in zone coperte (garantite cioè) da compensazione prioritaria, zone disagiate, zona montane, dove occorrerebbe fare controlli sinora mai fatti. Non esistono e hanno aziende fantasma con capi bovini zero ….


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E’ bene qui evidenziare come con le quote di carta, gli acquirenti giustificano di avere ritirato tale latte presso produttori fittizi o inesistenti in modo di averne benefici. “

Sempre la predetta Commissione di Indagine istituita nel 2002 ha altresì accertato una vera e propria mancanza di dati certi sulla reali produzione di latte italiano, anche in funzione del fatto che migliaia di aziende italiane, pur dichiarando di produrre latte alimentare, non risultano autorizzate a detta produzione ai sensi della direttiva comunitaria 92/46 recepita dal DPR n. 54/1997: la commissione ha infatti riscontrato che delle 61.043 aziende dichiaranti produrre latte vaccino alimentare solo 40.227 risultavano autorizzate alla produzione di latte alimentare!!!

Si contesta anche l’affermazione contenuta nella comunicazione di Agea che le operazioni di compensazione abbiano rispettato le normative di settore. Infatti si ricorda che ai sensi del Reg. (CEE) n. 3950/92 e del regolamenti di attuazione n. 563/93, infatti, il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte o di equivalente latte che superano o il QRI consegne o il QRI vendite dirette; il prelievo deve essere ripartito tra tutti produttori che hanno contribuito, con il superamento del proprio QRI, al superamento del QGG nazionale (altrimenti verrebbe meno l'effettuo dissuasivo del regime); il “contributo dei produttori” al pagamento del prelievo, a seconda della scelta operata dallo stato membro, avviene previa riassegnazione o meno i quantitativi di riferimento inutilizzati (QRI) tra tutti produttori che hanno contribuito al superamento del QGG, proporzionalmente, in base al superamento dei quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore; solo nel caso in cui lo Stato membro non scelga di effettuare la compensazione nazionale o scelga di effettuarla solo in maniera parziale, e qualora l'importo riscosso sia superiore a quanto dovuto alla comunità, lo Stato membro può rimborsare l'eccedenza anche ad eventuali determinate categorie di produttori.

Quindi, in base al diritto comunitario, tutti i produttori che hanno contribuito al superamento del QGG devono pagare il prelievo supplementare; se poi lo stato membro sceglie di riassegnare i quantitativi di latte non utilizzati, e quindi di attuare la compensazione, questa va fatta tra tutti i produttori, senza discriminazione, restando lo Stato libero di scegliere solo se permettere la compensazione fra le maggiori o minori quantità prodotte, ma non appunto di favorire, in sede di compensazione, determinate categorie di produttori.

Ed infatti la finalità del regime delle quote latte è quella di “imporre un tetto alla produzione introducendo “quantitativi di riferimento” (quote individuali) per i produttori di latte ed imponendo un prelievo dissuasivo sui quantitativi prorotti in eccesso rispetto alla quote individuali” (così Relazione Speciale n. 6 della Corte di Conti della UE).

E detta finalità è di fatto compromessa se, come è sempre avvenuto in Italia, alcune categorie di produttori possono godere della compensazione in via prioritaria4 e quindi


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4 Si ricorda a questo proposito che da sempre l’Italia ha scelto di applicare la c.d. “formula B” di compensazione, ossia ha scelto di effettuare la compensazione a livello nazionale tra tutti i produttori. Ma, nonostante ciò, il legislatore italiano, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 468/92, aveva prevista una “precompensazione” a livello di associazioni di produttori, e per questo il 20 maggio 1996 la Commissione della Comunità europea aveva emanato un parere in cui si affermava che l’Italia era venuto meno agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, avendo disposto le compensazione a livello di Associazione di produttori e poi a livello nazionale, mentre avrebbe dovuto prevederla a livello degli acquirenti o a livello nazionale. Sul punto si è soffermata

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possono non essere mai chiamate a contribuire al pagamento del prelievo supplementare dovuto dallo Stato membro alla comunità.

In Italia, ai sensi dell’art. 1, comma 8, L. n. 118/1999 (successivamente riproposto integralmente all’art. 1, comma 5, L. n. 79/2000), è stato imposto che la compensazione non avvenisse tra tutti i produttori a livello nazionale, ma per categorie privilegiate.

In pratica ai sensi dell’art. 1, comma 8, lett. da a) ad e-bis) della L. n. 118/19995, il legislatore italiano ha previsto che la compensazione vada effettuata in via prioritaria in favore dei produttori che si trovano in determinati condizioni (per ubicazione dell’azienda, per QRI disponibile, ecc.) ed addirittura in favore di produttori che non hanno assegnazione di QRI.

In questo modo lo Stato italiano ha previsto una sorta di “impunità” da ogni prelievo per alcune categorie di produttori prevedendo, appunto, che venissero compensate in via prioritaria nell’ambito delle procedure di compensazione, il tutto in contrasto non solo con il dettato della normativa comunitaria, ma in contrasto anche con le finalità della stessa e con i principi comunitari di uguaglianza, certezza del diritto e non discriminazione.

Ciò è stato anche confermato già nel luglio 2010 dalla Commissione Europea, Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale .

La Commissione UE, nel rispondere ad uno specifico quesito dell’amministrazione italiana del 1 luglio 2010 (ed in particolare dell’allora capo del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del MIPAF, Dott. Mario Catania,) circa la correttezza delle procedure di compensazione aveva affermato quanto segue: “Nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio ha stabilito che ciascuno Stato membro dispone di un quantitativo totale garantito di produzione lattiera (quota nazionale) che non può essere superato dalla somma dei quantitativi di riferimento individuali (quote individuali) concesse ai produttori di latte nazionali. Se la quota nazionale viene superata, la conseguenza per lo Stato membro è che i produttori che hanno contribuito al superamento devono versare un prelievo supplementare. A tal fine, lo Stato membro è tenuto a stabilire il contributo (prelievo da versare) dei produttori che hanno superato la quota individuale. Nel corso del periodo


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la prima Commissione di Indagine Governativa, par. 7.9 della Relazione depositata il 28 aprile 1997 (): “Va ricordato, per comprendere appieno il problema, che il sistema di compensazione ha una ricaduta sull’effetto dissuasivo del prelievo, nonché sul “commercio” delle quote, poiché la compensazione, se è a livello di associazione, consente ai produttori che sforano il loro QGG: a) di compensare la loro maggiore produzione con le minori produzioni degli altri associati; e b) di indurli ad “acquistare” o “affittare” quote altrui per evitare lo sforamento, con ovvio aumento del “prezzo” della quota sul mercato …”.

5 Si veda art. 8, L. n. 118/99: “La compensazione nazionale è effettuata … secondo i seguenti criteri: a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975; b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto; c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all’obbiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993; d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5% della quota medesima; e) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota; e-bis) in favore di tutti gli altri produttori”.


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contingentale, lo Stato membro ha la possibilità di compensare i superamenti delle quote individuali riattribuendo i quantitativi di riferimento individuali inutilizzati dai produttori che non hanno esaurito le proprie quote per ridurre la produzione eccedentaria di altri produttori (articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92). Tale riattribuzione dovrebbe essere effettuata su base paritaria fra i produttori che hanno superato le quote individuali. Tuttavia, lo Stato membro potrebbe decidere in alternativa di non riattribuire le quote individuali inutilizzata al termine di ciascun periodo contingentale. In questo caso, l’importo riscosso in eccesso rispetto al prelievo dovuto potrebbe essere utilizzato per sovvenzionare programmi nazionali di ristrutturazione e/o ridistribuito ai produttori di talune categorie (privilegiando in particolare le zone di montagna, ecc.). Tali gruppi prioritari devono essere definiti dallo Stato membro sulla base di criteri obiettivi, a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92. Inoltre, l’esercizio di compensazione può essere applicato solo a condizione che il prelievo debba essere effettivamente versato (ossia che la produzione lattiera nazionale superi la quota nazionale attribuita allo Stato membro). Nella misura in cui tali condizioni sono rispettate, la Commissione non ha obiezioni da avanzare nei confronti degli Stati membri che hanno scelto di ridistribuire a talune categorie di produttori (gruppi prioritari) l’importo riscosso in eccesso rispetto al prelievo dovuto, secondo quanto previsto all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92” .

Tale chiara e netta posizione della Commissione Europea conferma l’incompatibilità della normativa italiana in base alla quale è stata prevista la compensazione per categorie prioritarie, con il Reg. (CEE) n. 3950/92, che appunto prevede invece che se lo stato membro sceglie di fare la compensazione, questa debba avvenire in via prioritaria tra tutti i produttori che hanno contribuito allo splafonamento.

Tutto ciò premesso in ogni caso si rileva che nulla è stato motivato o contestato in merito agli errori rilevati nelle precedente lettera inviata a luglio 2014 ( errori sul quantum in merito al mancato o errato calcolo della compensazione tra prelievo e contributi PAC, sentenze di annullamento non recepite; contestazione di sentenze dei tribunali ordinari negative non documentate, delle quali si chiede copia in quanto non conosciute dallo scrivente); e che nulla è stato motivato in merito alle richieste fatte a seguito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8-quinquies comma 2 della L.33/09, né sulla richiesta di essere sentiti e di prendere visione di tutta la documentazione relativa al procedimento.


Si confermano tutte le osservazioni e si insiste per tutte le richieste di cui alla precedente comunicazione


Castellini Renato Pasquali Sperandio



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